La Segnalazione Certificata Agibilità sostituisce il Certificato di Agibilità

 

Con il Decreto legislativo 222/2016 la normativa ha mandato definitivamente in pensione il Certificato di Agibilità (art. 24 DPR 380/2001) ora sostituito dalla segnalazione certificata di abitabilità oggi descritta e regolamentata nel medesimo articolo n. 24 aggiornato.

Cos’è cambiato?

La normativa ora prevede che l’agibilità dell’immobile non sia più certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, ma sia certificata dal Tecnico Abilitato previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente.

Procedimento:

Prima, l’iter di rilascio del Certificato di agibilità era il seguente:

  • Presentazione richiesta di rilascio del Certificato entro 15gg dalla comunicazione di Fine Lavori corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
  • Rilascio del Certificato di Agibilità da parte dell’Ufficio Pubblico entro 30giorni oppure comunicazione con richiesta di integrazioni o documenti mancanti.

Il nuovo iter è:

  • Presentazione segnalazione certificata di abitabilità entro 15gg dalla comunicazione di Fine Lavori corredata da tutta la documentazione impiantistica, strutturale e catastale inerente l’immobile.
  • 30 giorni di tempo per il controllo della documentazione da parte dell’Ufficio Preposto ed eventualmente richiedere integrazioni o precisazioni.

Allegati necessari:

  • Attestazione di asseverazione delle condizioni di sicurezza
  • Documentazione relativa al collaudo staticoopere strutturali
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme sulle barriere architettoniche
  • Documentazione catastaleaggiornata
  • Documentazione relativa alla sicurezza degli impiantiquali certificazioni di conformità e collaudo
  • Documentazione relativa all’isolamento termicocertificazione APE
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme prevenzione incendi(d.P.R. 1/8/2011 n° 151)
  • Documentazione relativa all’anagrafe delle unità immobiliari
  • Documentazione relativa agli allacciamenti impiantistici
  • Documentazione relativa al rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico

Cosa conservare:

Per dimostrare la sussistenza delle condizioni di Agibilità dell’immobile, bisogna conservare copia della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata dal Tecnico Abilitato con indicazione del numero di protocollo rilasciato dagli Uffici Comunali.

Considerazioni finali

Come avrete potuto immaginare, la vera novità è che la certificazione abiltabilità sarà valida dalla data di presentazione (protocollo); quindi in frangenti dove si necessita in tempi brevi della Certificazione di Agibilità dell’immobile, la proprietà riesce a non attendere i 30 giorni prima previsti.

Certo quanto detto prima è vero, ma a che “prezzo”?

Se prima la responsabilità ricadeva sull’Ufficio pubblico in caso di errore nella documentazione non rilevato per disattenzione dell’impiegata ora la totale responsabilità ricade sui tecnici certificatori, che in caso di dichiarazione falsa dovranno assumersi tutti i rischi previsti dalla legge.