Legislazione specifica sulle siepi e sulle distanze delle piante dai confini.

Sebbene non ci sia una relazione diretta con la potatura, è essenziale conoscere l’informazione che si offre di seguito, perché riguardano la legislazione specifica sulle siepi e quella più generarle sulle distanze dai confini. Il Codice Civile (articoli 892 e seguenti), in mancanza dell’esistenza di ordinanze municipali e consuetudini locali, prevede che tutti gli alberi e arbusti, incluse le siepi, debbano rispettare delle distanze minime per non danneggiare i diritti dei proprietari delle proprietà confinanti. La regola generale dice che questa distanza minima deve essere di 3 m per gli alberi ad alto fusto, 1,50 m per gli alberi di non alto fusto e di 50 cm le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto.

Disposizioni riguardanti le siepi che separano 2 proprietà

Siepe separatoria

Si tratta di una siepe piantata sulla linea di confine. In questo caso si chiama separatoria e appartiene nello stesso modo ai due proprietari confinanti, che devono curarla e dividere le spese di mantenimento in parti uguali. I prodotti (legno per il riscaldamento, frutti raccolti o caduti) che provengono dalla siepe confinante appartengono ai due vicini, in parti uguali.

Entrambi i proprietari hanno il diritto di richiederne l’abbattimento, salvo quando serva per marcare il confine, nel qual caso dovrà esserci un mutuo accordo. Nessuno di loro ha il diritto di farlo sparire (per sradicamento o distruzione con un prodotto erbicida) senza il consenso dell’altro; però può chiedere per via giudiziaria che si poti o si sradichi, se dimostra il danno causato da questa siepe.

Siepe non separatoria

Quando solamente una delle due proprietà è recintata, la siepe appartiene al proprietario di questa. Il codice Civile stabilisce, in questo caso, delle distanze regolamentari e minime di piantagione in relazione con la linea di separazione delle due proprietà. Tuttavia, queste distanze si possono rivedere in più o in meno, secondo gli usi locali, ordinanze e normative municipali.

Gli articoli del Codice Civile Distanze per gli alberi (Art. 892)

Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

  • 3 m per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;
  • 1,50 m per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;
  • 0,50 m per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo. La distanza deve essere però di un metro, qualora le siepi siano di ontano, di castagno o di altre piante simili che si recidono periodicamente vicino al ceppo, e di due metri per le siepi di robinie.

La distanza si misura dalla linea del confine alla base esterna del tronco dell’albero nel tempo della piantagione, o dalla linea stessa al luogo dove fu fatta la semina. Le distanze anzidette non si devono osservare se sul confine esiste un muro divisorio, proprio o comune, purché le piante siano tenute ad altezza che non ecceda la sommità del muro.

Alberi presso strade, canali e sul confine di boschi (Art. 893)

Per gli alberi che nascono o si piantano nei boschi, sul confine con terreni non boschivi, o lungo le strade o le sponde dei canali, si osservano, trattandosi di boschi, canali e strade di proprietà privata, i regolamenti e, in mancanza, gli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, si osservano le distanze prescritte dall’articolo precedente.

Alberi a distanza non legale (Art. 894)

ll vicino può esigere che si estirpino gli alberi e le siepi che sono piantati o nascono a distanza minore di quelle indicate dagli articoli precedenti. Divieto di ripiantare alberi a distanza non legale (Art. 895). Se si e’ acquistato il diritto di tenere alberi a distanza minore di quelle sopra indicate, e I’albero muore o viene reciso o abbattuto, il vicino non può sostituirlo, se non osservando la distanza legale. La disposizione non si applica quando gli alberi fanno parte di un filare situato lungo il confine.

 

Recisione di rami protesi e di radici (Art. 896)

Quelli sul cui fondo si protendono i rami degli alberi del vicino può in qualunque tempo costringerlo a tagliarli, e può egli stesso tagliare le radici che si addentrano nel suo fondo, salvi però in ambedue i casi i regolamenti e gli usi locali. Se gli usi locali non dispongono diversamente, i frutti naturalmente caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti. Se a norma degli usi locali i frutti appartengono al proprietario dell’albero, per la raccolta di essi si applica il disposto dell’art. 843.

Comunione di fossi (Art. 897)

Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune. Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni. Se uno o piu’ di tali segni sono da una parte e uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.

Comunione di siepi (Art. 898)

Ogni siepe tra due fondi si presume comune ed e mantenuta a spese comuni, salvo che vi sia termine di confine o altra prova in contrario. Se uno solo dei fondi è recinto, si presume che la siepe appartenga al proprietario del fondo recinto, ovvero di quello dalla cui parte si trova la siepe stessa in relazione ai termini di confine esistenti.

Comunione di alberi (Art. 899)

Gli alberi sorgenti nella siepe comune sono comuni. Gli alberi sorgenti sulla linea di confine si presumono comuni, salvo titolo o prova in contrario. Gli alberi che servono di limite o che si trovano nella siepe comune non possono essere tagliati, se non di comune consenso o dopo che l’autorità giudiziaria abbia riconosciuto la necessità o la convenienza del taglio.

Disposizioni riguardanti le siepi che costeggiano una strada pubblica o strade private comuni

Passaggio privato che separa due proprietà vicine

Deve rimanere costantemente libero, senza arrecare disturbo al passaggio dell’altro vicino. Per questo, ogni proprietario deve tagliare e mantenere la propria siepe.

Passaggio rurale e comunale

La distanza che si deve rispettare è stabilita dal municipio o dagli usi locali. Senza nessuna indicazione particolare, si è liberi di piantare come si desidera, rispettando, però, le norme di visibilità. Il taglio delle siepi è di propria incombenza, però la propria responsabilità può risultarne compromessa in caso di incidente.

Piante e siepi poste su terreni confinanti le strade

Queste disposizioni sono stabilite dall’art. 29 del Codice della Strada che prevede anche l’applicazione di sanzioni a carico di coloro che non le rispettano.

  • I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l’autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.
  • Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e’ tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
  • Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e’ soggetto alla sanzione amministrativa.